Il giudice che intenda subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale da parte del condannato è tenuto a motivare sommariamente sulla possibilità per il medesimo di adempiere a tale pagamento, qualora siano stati addotti dall’imputato ovvero emergano dagli atti elementi concreti che possano far dubitare della capacità economica del condannato di adempiere. Gli elementi emergenti dagli atti che impongono tale verifica possono includere, tra le altre cose, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarazioni dei redditi, la natura del reato e condizioni personali del condannato.